CuraItalia, le misure a sostegno del lavoro per dipendenti, professionisti e autonomi

  • 20 Marzo 2020
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Il Decreto CuraItalia amplia la Cassa Integrazione e ne semplifica le modalità di accesso. Sono previsti congedi retribuiti e bonus baby-sitting per chi deve assentarsi. Premio a chi continua a lavorare e divieto di licenziamento. Indennità una tantum per professionisti e autonomi.

Lavoro dipendente: Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in Deroga

Possono fare domanda di Cassa Integrazione Ordinaria tutti i datori di lavoro che dal 23 febbraio 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. La CIGO può essere richiesta al massimo per un periodo di 9 settimane, che vanno fruite entro il mese di agosto. Non si applicano le norme previste in tema di consultazione sindacale, ad eccezione dell’informazione, consultazione ed esame congiunto (che devono essere svolti, anche per via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta).

Non si applicano nemmeno i controlli normalmente applicati riguardo alla verifica delle situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’azienda o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali e le situazioni temporanee di mercato. La domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I periodi CIGO fruiti per “emergenza Covid-19” non saranno imputati in alcun modo a riguardo a qualunque limite di utilizzo della CIG previsto da altre leggi.

Le aziende che già si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria possono presentare un’ulteriore domanda di CIGO, a causa dell’epidemia, per un periodo di massimo 9 settimane. La concessione d’autorizzazione resterà subordinata alla sospensione degli effetti della CIGS già in atto.

Anche i datori di lavoro iscritti al FIS, che abbiano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare la domanda di CIGO per un periodo di 9 settimane. La concessione della CIGO sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.

Il Decreto CuraItalia prevede anche una forma di Cassa Integrazione in Deroga, che le Regioni e le Province autonome dovranno attuare, riconoscendo trattamenti fino a un massimo di 9 settimane. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, dal 6 aprile è possibile presentare le domande di CIG in deroga mediante accreditamento al portale GEFO (per tutte le informazioni ufficiali puoi cliccare qui).

I settori interessati sono i datori di lavoro privati, quelli esercenti attività agricola e di pesca, quelli del terzo settore e gli enti religiosi. Anche qui servirà un accordo sindacale (salvo che il datore abbia meno di 5 dipendenti) che potrà essere attuato, anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali. I datori di lavoro domestico restano esclusi da qualsiasi intervento.

>> Leggi qui la circolare operativa pubblicata dall’INPS il 31 marzo 2020 per richiedere la CIG

Congedo per i genitori e bonus baby sitting

I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, previsto a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche. Chi ha figli di età non superiore ai 12 anni potrà beneficiare di un congedo specifico, che non si somma al congedo parentale, ed è pari al 50% della retribuzione.

Tale congedo potrà essere richiesto anche dai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, con criteri di calcolo specifici differenti. La fruizione del congedo è consentita alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, e solo se l’altro genitore non è già destinatario di altre forme di sostegno al reddito.

Il congedo è pensato per i genitori che hanno dovuto assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei figli nel periodo di sospensione dei servizi educativi e può essere da uno dei genitori a partire dal 5 marzo.

I genitori con figli dai 12 ai 16 anni non possono fruire di tale congedo, ma hanno diritto ad astenersi dal lavoro con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

>> Leggi qui la circolare operativa pubblicata dall’INPS il 31 marzo 2020 relativa ai congedi parentali

In alternativa al congedo, i genitori possono scegliere di ricevere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting del valore massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche. Per chi lavora nel settore sanitario, l’importo ammonta a 1.000 euro. Il corrispettivo viene mediante il libretto famiglia.

>> Leggi qui la circolare operativa pubblicata dall’INPS il 31 marzo 2020 relativa al bonus baby sitting

Carta famiglia

Un ulteriore aiuto per le famiglie, poco conosciuto, è la carta famiglia. Il Dl 9/2020 ha previsto la graduale estensione di questa opportunità a tutte le famiglie d’Italia (anche con un solo figlio), per tutto il 2020. A regime, essa è destinata solo alle famiglie con almeno tre figli conviventi sotto i 26 anni.

Richiedendo tale carta, nei negozi aderenti (sia fisici che virtuali) è possibile ottenere sconti superiori almeno al 5% delle condizioni praticate sul mercato. Tra gli aderenti figurano per esempio Amazon, Mediaworld, Coop, Conad e Federfarma. In questo modo si sostengono gli acquisti delle famiglie e si potenzia di conseguenza la loro capacità di risparmio.

Sia gli esercenti sia le famiglie possono farne richiesta online, mediante SPID, collegandosi al portale: https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/homePage

Sospensione dei licenziamenti

Il Decreto Legge stabilisce la sospensione di tutte le procedure di licenziamento collettivo in atto e proibisce di avviarne di nuove. Inoltre vieta a tutti i datori di lavoro (anche quelli con meno di 5 dipendenti) il recesso per giustificato motivo oggettivo. Si potrà quindi licenziare solo per giustificato motivo soggettivo, oppure per giusta causa.

Premio ai lavoratori

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio di 100 euro per il mese di marzo. L’importo non concorre alla formazione del reddito e va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconosceranno, in via automatica, l’incentivo una-tantum a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di corresponsione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Indennità per professionisti ed autonomi

Viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro a tutti i liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori che, alla medesima data, erano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Requisito essenziale è però risultare iscritti alla Gestione Separata INPS, non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre casse previdenziali obbligatorie. La stessa indennità è riconosciuta anche a:

  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti);
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Dipendenti stagionali;
  • Agenti (i quali beneficieranno della doppia indennità INPS e Enasarco)

 

L’indennità non costituisce reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda. Per presentare la domanda occorre essere in possesso di SPID o di PIN INPS. Per semplificare le procedure di accesso al sito, l’INPS ha previsto che si possa inoltrare la richiesta di indennità con qualsiasi tipo di PIN (quindi anche quello ordinario), o addirittura anche solo coi primi 8 caratteri (in caso di prima richiesta). Il Governo ha inoltre annunciato che il bonus INPS verrà esteso alle mensilità di aprile e maggio, e l’importo verrà elevato a 800 euro. Non è stato ancora chiarito se occorrerà presentare ulteriori domande. L’erogazione del bonus relativo alla mensilità di marzo dovrebbe avvenire entro il 15 aprile.

Il 28 marzo il Governo ha emanato un ulteriore provvedimento che prevede l’erogazione di un bonus da 600 euro anche da parte delle singole casse professionali. Dal primo aprile se ne può fare richiesta (secondo le modalità stabilite dalla singola cassa) ma occorre rispettare questi requisiti di base (da autocertificare):

  • Aver percepito nel 2018 redditi fino a 35 mila euro
  • Aver percepito nel 2018 redditi compresi tra 35 mila e 50 mila euro e che, nel primo trimestre del 2020, hanno subito una riduzione pari ad almeno il 33% del reddito (paragonato a quello del primo trimestre 2019).

 

ENPAM – Medici e odontoiatri potranno beneficiare di un bonus da 1.000 euro (rapportato all’aliquota contributiva) che l’Ente di assistenza verserà coi propri fondi: fiscalmente, dovrebbe configurarsi come un’indennità esentasse. Il provvedimento è indirizzato a tutti coloro che hanno subito, dopo il 21 febbraio 2020, la riduzione del proprio fatturato di oltre un terzo rispetto all’ultimo trimestre del 2019. È indirizzata a chi è in regola coi contributi e anche a chi svolge, oltre all’attività libero professionale, attività in convenzione o come dipendente (es. intramoenia). L’indennità potrà essere erogata al massimo per tre mesi, e va richiesta mediante l’area riservata del sito.

ENPAP – L’ente previdenziale degli psicologi ha sospeso tutti i piani di recupero e dilazione in atto. Fino al 30 aprile sono sospesi anche tutti i versamenti e gli adempimenti contributivi. Il versamento di quanto dovuto potrà avvenire a partire da maggio o in unica soluzione entro maggio, oppure in 5 rate mensili di pari importo. Per venire incontro a chi ha subito una sensibile riduzione del reddito perché ha contratto il Covid-19, ogni mese sarà possibile fare domanda per l’indennità di malattia. Per sostenere chi, a causa di eventi straordinari o lutti, subisce un aggravamento della situazione economica propria e della famiglia, l’Ente ha previsto di potenziare il fondo di assistenza in stato di bisogno.

INARCASSA – Sono state già deliberate diverse misure a sostegno degli iscritti. La prima misura deliberata consiste nell’erogazione di un sussidio una tantum che verrà corrisposto all’iscritto, anche pensionato, che sia stato contagiato dal Covid-19. L’importo del sussidio è di 5.000 euro in caso di decesso, 3.000 euro in caso di ricovero, e 1.500 euro per positività al Covid-19 senza ricovero. Tale misura verrà erogata a prescindere dalla regolarità contributiva dell’iscritto, ed è cumulabile con qualsiasi altra prestazione assistenziale disciplinata dai regolamenti vigenti. Nell’area riservata sono disponibili moduli e istruzioni per presentare la domanda, che va inviata, a seconda dei casi, entro 120 giorni dalla certificazione di contagio, dalla dimissione ospedaliera, dal decesso. Inoltre, sono slittati tutti i versamenti: i contributi minimi 2020 potranno essere pagati entro il 31 dicembre; la rata bimestrale in scadenza ad aprile è prorogata al 31 agosto, e le restanti potranno essere versate nei bimestri successivi; le rate del conguaglio sul 2018 è posticipata a luglio, novembre e marzo 2021.

CASSA FORENSE – L’Ente ha deliberato la sospensione, fino al 30 settembre, di tutti i versamenti e gli adempimenti contributivi, per tutti gli iscritti. È stata inoltre prevista una serie di misure a sostegno degli iscritti contagiati dal virus: grazie alla polizza sanitaria collettiva, sarà possibile beneficiare di una diaria giornaliera in caso di ricovero (75 euro) o quarantena (50 euro), ed un’indennità post ricovero una tantum da 1.500 euro.

ENASARCO – Ha previsto l’erogazione di indennità che verranno corrisposte agli agenti iscritti in caso di decesso (8.000 euro) o contagio da Covid-19 (1.000 euro), ed in caso di forte riduzione delle provvigioni (euro 1.000, a condizione che il reddito non superi i 40.000 euro nel 2018 e che si sia verificata una riduzione delle provvigioni di almeno il 33% con riferimento allo stesso trimestre dell’anno precedente).

Inoltre, grazie al Decreto Liquidità del 6 aprile 2020, verranno attivate procedure automatiche e veloci per prestiti fino a 25 mila euro destinati a imprese, lavoratori autonomi e professionisti. L’importo del prestito non potrà superare il 25% dell’ultimo bilancio del beneficiario e potrà durare al massimo 6 anni, iniziando il rimborso a partire dai 18/24 mesi.

Tirocinio in Lombardia

Una nota del 12 marzo 2020 emessa dalla Regione Lombardia riguarda i tirocini extracurriculari e curriculari, che non costituiscono rapporti di lavoro. I singoli datori di lavoro possono:

  • Interrompere il tirocinio, se ritengono che gli obiettivi del tirocinio non siano conseguibili;
  • Sospendere il tirocinio e riprenderlo dopo il periodo di emergenza;
  • Proseguire il tirocinio in smart working.

In caso di sospensione, questa verrà trattata alla stregua di malattia del tirocinante (al momento non è prevista una sospensione specifica da Covid-19) e dovrà essere corrisposta una retribuzione pari all’80% di quanto stabilito nella convenzione di tirocinio, con un minimo di 300 euro mensili.

 

Leggi i nostri approfondimenti su decreti e misure relative all’emergenza Covid-19:

 

Aggiornato all’8 aprile 2020