- 20 Marzo 2020
Il Decreto CuraItalia sospende versamenti, adempimenti, contenzioso e prestiti, e introduce tre nuovi crediti di imposta specifici. Consentito il rinvio dell’approvazione dei bilanci.
Sospensione dei versamenti
Tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono sospesi fino al 20 marzo 2020.
Sono invece sospesi fino al 31 maggio i soli versamenti relativi a IVA, ritenute per lavoro dipendente e assimilato, contributi e premi INAIL che hanno una scadenza tra l’8 e il 31 marzo. Tali versamenti andranno eseguiti entro il 31 maggio in un’unica soluzione oppure suddividendoli al massimo in 5 rate mensili di pari importo (di cui la prima è da versare entro il 31 maggio).
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, che il D.L. 9/2020 riservava alle sole imprese del settore turistico, è estesa anche ad altre attività come per esempio:
• Associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
• Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;
• Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
Il Decreto Liquidità del 6 aprile 2020 sospende inoltre i versamenti di tasse e contributi dovuti per aprile e maggio. I beneficiari saranno tutti i contribuenti che, nei mesi di marzo e aprile, hanno avuto un calo del fatturato del 33% oppure del 50% (con ricavi oltre 50 milioni). I pagamenti sospesi dovranno essere poi corrisposti entro il mese di giugno in un’unica soluzione o in 5 rate di uguale importo.
Sospensione di cartelle e avvisi di addebito
Il Decreto sospende i termini dei versamenti in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
Sarà necessario effettuare i versamenti in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
- La rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- La rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Le rate successive vanno invece pagate puntualmente, anche quelle che scadono a maggio.
L’Agenzia della Riscossione, durante questo periodo, ha sospeso anche la notifica di nuove cartelle. Per le cartelle ricevute prima dell’8 marzo, e i cui termini scadono nel periodo di sospensione, è possibile e consigliato fare richiesta di rateazione online entro il 30 giugno. In questo modo si evita che vengano attivate procedure di recupero automatiche.
Infine ricordiamo che, durante la sospensione, la Riscossione non può avviare alcuna procedura cautelare (es. ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, la Riscossione ha potenziato inoltre i propri servizi online, rendendoli usufruibili h24, e potenziato i canali di contatto abituali (call center). Per le sole scadenze urgenti e indifferibili sono state attivate mail regionali. Per quanto riguarda la Lombardia, il contatto è: LOM.richiesteindifferibili.emergenza@agenziariscossione.gov.it.
Sospensione dell’applicazione della ritenuta
Fino al 31 marzo non subiscono l’applicazione della ritenuta d’acconto tutti i lavoratori autonomi che hanno ricavi inferiori a 400.000 euro, ma devono fornire apposita dichiarazione al percipiente. Le ritenute dovranno poi essere versate direttamente dal lavoratore in unica soluzione entro il 31 maggio, o rateizzandole in massimo 5 rate mensili di pari importo (a decorrere dal mese di maggio).
Il Decreto Liquidità del 6 aprile 2020 estende inoltre la possibilità di sospendere le ritenute d’acconto nei mesi di aprile e maggio. La misura riguarda le ritenute relative alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, e procacciamento d’affari. Per beneficiare di tale sospensione, l’agente non deve aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel corso del mese precedente. Dovrà poi lui stesso provvedere a versare le ritenute entro il 31 luglio 2020 (tramite un unico pagamento o in 5 rate di pari importo).
Produzione di mascherine chirurgiche
Il Decreto CuraItalia prevede sostegni alle imprese che producono o rendono disponibili le mascherine chirurgiche. Tali incentivi potranno essere erogati sotto forma di contributi (a fondo perduto o in conto gestione), oppure mediante finanziamenti agevolati. Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto, il Commissario straordinario dovrà stabilire termini e modalità di erogazione degli incentivi, e si avvarrà di Invitalia spa per gestire l’intera procedura.
Inoltre, è consentito produrre e importare mascherine non conformi alla normativa CE, purché esse rispettino le norme vigenti sugli standard di sicurezza. In tal caso, le aziende che producono o importano tali dispositivi devono dichiararne la conformità agli standard di sicurezza mediante un’autocertificazione. L’ISS e L’INAIL attivano un processo valutativo e, se esso ha esito positivo, i dispositivi medicali potranno essere commercializzati.
Entro il 30 aprile 2020, l’INAIL trasferirà a Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale, allo scopo di consentire alle aziende di proseguire in sicurezza i propri processi produttivi.
Requisizione di alberghi e presidi sanitari o medico-chirurgici
Sempre a riguardo delle imprese che producono o sono proprietarie di presidi sanitari o medico-chirurgici, il Decreto stabilisce la possibilità che questi vengano requisiti per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Qualora si tratti di requisizione in uso, essa non può durare più di 6 mesi. Qualora si tratti di beni mobili e consumabili, essi vengono requisiti in proprietà.
Il proprietario dei beni riceverà un’indennità di requisizione calcolata sul valore di mercato al 31/12/2019 e pari al 100% di detto valore per i beni consumabili requisiti in proprietà, e pari a un sessantesimo di detto valore moltiplicato per il numero di mesi di requisizione in uso. Lo stesso potrà accadere fino al 31 luglio per le strutture alberghiere, alle quali il Prefetto corrisponderà un’indennità mensile pari allo 0,42% del valore corrente di mercato dell’immobile (sulla base dei dati OMI).
Crediti di imposta
È previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per sanificare ambienti e strumenti di lavoro: esso è concesso a tutti gli esercenti di attività di impresa, arte o professione, entro un limite massimo di spesa di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Un’ulteriore misura viene in aiuto dei negozianti, ai quali è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo.
È riconosciuto anche un credito di imposta pari al 30% delle donazioni finalizzate a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il credito è destinato a persone fisiche, enti non commerciali e imprese, e ha un limite massimo di 30.000 euro.
Inoltre, il Decreto Liquidità del 6 aprile 2020 estende il credito di imposta nei seguenti casi:
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, detergenti mani e disinfettanti ecc.);
- Acquisto e installazione di dispositivi di protezione per i lavoratori al fine di garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come barriere e pannelli protettivi).
Tale ulteriore credito è pari all’importo di 20.000 euro massimo, per coprire il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.
Attività di controllo ed accertamento
Tutti i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio, così come i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.
Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie
Rinvio dei termini di approvazione del bilancio
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, senza necessità di particolari motivazioni. Anche se lo statuto non lo prevede, è possibile prevedere che tutti soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Inoltre, il Decreto Liquidità del 6 aprile 2020 introduce altre novità relative a società, bilanci e fallimenti. Per le imprese che si trovavano in una situazione di equilibrio economico e nella prospettiva di continuità aziendale, prevede alcune misure al fine di garantire la continuità societaria. Allo stesso tempo, disattiva le misure di norma previste dal Codice Civile in caso di riduzione del capitale per perdite. In più se al 23 febbraio 2020 il bilancio risulta sostenibile, riconosce in automatico alla società l’osservanza del principio di continuità aziendale.
Al fine di incentivare i finanziamenti dei soci, essi non vengono considerati postergati rispetto a quelli degli altri creditori. Per le imprese che invece si trovavano in area pre-fallimentare, il Decreto dispone il rinvio al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa. Sospende inoltre le istanze di fallimento fino al 30 giugno (escluse quelle richieste dai Pubblici Ministeri), e prevede interventi per facilitare gli adempimenti previsti relativamente ai concordati e agli accordi di ristrutturazione dei debiti già in essere.
Leggi i nostri approfondimenti su decreti e misure relative all’emergenza Covid-19:
- CuraItalia, le misure a sostegno del lavoro per dipendenti, professionisti e autonomi
- CuraItalia: sostegno a liquidità, prestiti e mutui per PMI e privati
- Decreto Liquidità 6 aprile 2020, misure aggiuntive per contrastare la crisi economica
Aggiornato all’8 aprile 2020