CuraItalia: sostegno a liquidità, prestiti e mutui per PMI e privati

  • 20 Marzo 2020
Tempo di lettura: 7 min

Il Decreto CuraItalia chiama le banche in aiuto di privati e PMI: sospensione dei mutui prima casa e degli affidamenti, proroga delle rate dei prestiti alle PMI, potenziamento del Fondo di Garanzia.

Proroga delle rate dei prestiti alle PMI

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle PMI e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.

I fidi e i finanziamenti accordati a fronte di anticipo su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

È stato chiarito invece che non è prevista alcuna sospensione automatica dei prestiti personali. Le maggiori finanziarie presenti sul mercato, tuttavia, si sono dichiarate disponibili a studiare soluzioni che vengano incontro alle mutate esigenze del mercato: si tratta però di proposte che andranno richieste e valutate una ad una, considerando il merito creditizio del singolo.

Sospensione delle rate del mutuo

Il Decreto CuraItalia potenzia il cosiddetto Fondo Gasparrini, ovvero il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Oltre ai lavoratori subordinati e parasubordinati che hanno perso il lavoro, la sospensione può essere richiesta da coloro che hanno subito una sospensione o una riduzione del lavoro a causa del Coronavirus e per un periodo di almeno trenta giorni.

I requisiti di base sono essere proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale ed essere titolari di un mutuo:

  • non superiore a 250 mila euro;
  • contratto per l’acquisto dello stesso immobile
  • essere in ammortamento (pagamento) da almeno un anno al momento di presentazione della domanda
  • non essere in ritardo di più di 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate

 

La sospensione del pagamento delle rate, richiesta a seguito dell’emergenza Covid-19, avrà una durata di 9 mesi. Per poter accedere a tale beneficio, non è necessario produrre l’ISEE.

Per le partite IVA basta un’autocertificazione in cui si dichiara che, a seguito della chiusura o restrizione della propria attività conseguentemente alle disposizioni ministeriali per il contenimento dell’emergenza da Coronavirus, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 hanno registrato una riduzione media giornaliera del fatturato superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019.

Chi ha subito una riduzione o sospensione dell’orario di lavoro è invece tenuto a presentare una dichiarazione del datore di lavoro che ne attesti i motivi e un copia del contratto di lavoro. La durata del periodo di sospensione delle rate è inoltre legata alla durata della riduzione o sospensione d’orario.

In ogni caso, si fa presente che è bene valutare la reale convenienza della moratoria, in quanto il Fondo previsto dal Governo pagherà alle banche solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate. Il  restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Pertanto, la moratoria potrebbe non essere molto utile per i mutui più datati.

Infine, ricordiamo che in passato alcuni istituti di credito hanno negato la surroga a mutuatari che avevano fatto richiesta al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate. Di conseguenza, ricorrere a questa sospensione potrebbe significare precludere la possibilità futura di surrogare il mutuo. Un’alternativa valida potrebbe quindi essere aspettare la fine di questo periodo di criticità per poi richiedere una surroga o una rinegoziazione, eventualmente allungando il piano di ammortamento per alleggerire la rata.

>> Scarica qui il modulo del MEF per accedere al Fondo

Limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui

Alle PMI con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020, fino al 30 settembre non possono essere revocati le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring), neanche per la parte non ancora utilizzata.

È spostato al 30 settembre, alle medesime condizioni e senza alcuna formalità, anche il pagamento dei prestiti non rateali, delle rate dei finanziamenti e dei canoni leasing.

Per poter accedere a tali benefici, le imprese devono comunicare a banche e intermediari finanziari, mediante autocertificazione, di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI

Alle PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo è concessa gratuitamente per un periodo di 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020). Per ciascuna operazione di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro. La garanzia si estende automaticamente anche in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata dei finanziamenti garantiti.

È possibile beneficiare della garanzia anche per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la garanzia è concessa automaticamente e gratuitamente per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno. Occorre produrre un’autocertificazione in cui si attesta che la propria attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Con le integrazioni del Decreto Liquidità del 6 aprile 2020, le PMI con ricavi fino a 3,2 milioni di euro potranno avere una garanzia pari al 100% dell’importo finanziato, per prestiti al massimo pari all’importo minore tra il 25% del fatturato 2019 e 800 mila euro. Tali garanzie saranno concesse per il 90% dal Fondo di Garanzia e per il 10% dai Confidi.

Inoltre, è prevista una garanzia del 100% anche per le PMI con fatturato massimo di 800 mila euro e per importi fino al 15% del fatturato. Tale ulteriore garanzia è sottoposta a valutazione del Fondo, e i tassi di interesse dovrebbero essere fra lo 0,2 e lo 0,5%.

Liquidità alle imprese

Il Decreto Liquidità del 6 aprile 2020 potenzia inoltre la liquidità alle imprese attraverso risorse per 400 miliardi di euro con garanzia dallo Stato. Fino al 31 dicembre 2020 le imprese potranno chiedere finanziamenti attraverso SACE, società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti. Tali finanziamenti dovranno durare al massimo 6 anni e dovranno avere un importo al massimo pari al 25% del fatturato 2019.

Per essere eleggibili alla richiesta, le imprese non dovranno distribuire dividendi per 12 mesi. Inoltre, saranno obbligate a destinare il finanziamento alle spese riguardanti attività produttive localizzate in Italia. I tassi di interesse non dovranno superare lo 0,25% per le PMI e lo 0,50% per le altre imprese. La garanzia statale coprirà:

  • Il 90% del prestito per le imprese con più di 5 mila dipendenti e al massimo 1,5 miliardi di euro di fatturato (tali imprese avranno accesso a procedure di richiesta semplificate);
  • L’80% del prestito per le imprese con più di 5 mila dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • Il 70% per le imprese con fatturato che supera i 5 miliardi.

Pacchetto crediti Regione Lombardia

Si tratta di interventi complementari a quelli messi a disposizione del Fondo di Garanzia.

Il valore complessivo dei finanziamenti stanziati è di 400 milioni di euro e sono di tre diverse tipologie:

  • CONTROGARANZIE 3: si tratta di un sistema di garanzie erogati dai Confidi convenzionati. Destinata solo ai prestiti di importo superiore a 25 mila euro, la garanzia è pari al 100% dell’importo finanziato ed è destinata a PMI e professionisti. Per avere informazioni, ci si può rivolgere direttamente ad uno dei Confidi accreditati.
  • RIDUZIONE PRICING: è una linea di intervento che consentirà alle PMI lombarde di abbattere i tassi fino al 3% attraverso un contributo in conto interessi In questo caso, l’importo minimo del finanziamento è di 10 mila euro ma l’abbattimento non opererà per eventuali finanziamenti superiori ai 100.000 euro. Il bando sarà pubblicato da Unioncamere Lombardia e il contributo sarà concesso entro 30 giorni dalla richiesta.
  • CREDITO ADESSO: tramite Finlombarda e banche convenzionate, questa misura prevede l’erogazione di finanziamenti e contributi in conto interessi per l’abbattimento dei tassi. L’intervento è destinato a:
    • professionisti e studi professionali, per finanziamenti tra 18 mila e 200 mila euro;
    • PMI, per finanziamenti fino a 750 mila euro;
    • MIDCAP, per finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro.

 

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Aggiornato al 17 aprile 2020