- 7 Aprile 2020
Decreto 6 aprile 2020: liquidità alle imprese, finanziamenti PMI e partite IVA, sospensione versamenti e ritenute, credito d’imposta per sanificazione, bonus prima casa e misure per società, bilanci e fallimenti.
Nella serata di ieri, 6 aprile, il Governo ha illustrato in una conferenza stampa i principali punti del Decreto Liquidità appena approvato, al momento non pubblicato e quindi non è ancora in vigore. Di seguito passiamo in rassegna le principali misure previste per contrastare la crisi economica in atto.
Liquidità alle imprese
La liquidità alle imprese verrà generata mediante un complesso di garanzie statali che libereranno risorse per 400 miliardi di euro. Tramite SACE, società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, fino al 31 dicembre 2020 le imprese potranno chiedere garanzie per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e di importo pari al massimo al 25% del fatturato 2019.
Le imprese richiedenti dovranno rispettare determinate condizioni, tra le quali il divieto di distribuire dividendi per 12 mesi, e l’obbligo di destinare il finanziamento al sostegno di spese legate ad attività produttive localizzate in Italia. La garanzia statale coprirà:
- Il 90% del prestito per le imprese con più di 5 mila dipendenti e al massimo 1,5 miliardi di euro di fatturato (per queste imprese sono previste procedure di richiesta semplificate);
- L’80% del prestito per le imprese con più di 5 mila dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- Il 70% per le imprese con fatturato che supera i 5 miliardi.
I tassi di interesse non dovranno superare lo 0,25% per le PMI e lo 0,50% per le altre imprese.
Finanziamenti per PMI e Partite IVA
Per le PMI con ricavi fino a 3,2 milioni di euro è prevista invece una garanzia pari al 100% dell’importo finanziato, per prestiti di importo al massimo pari all’importo minore tra il 25% del fatturato 2019 e 800 mila euro. Tali garanzie verranno concesse per il 90% dal Fondo di Garanzia, che viene quindi ulteriormente potenziato, e per il 10% dai Confidi.
Previa valutazione del Fondo, si prevede una garanzia totale anche per le PMI con fatturato massimo di 800 mila euro e per importi fino al 15% del fatturato. I tassi di interesse dovrebbero collocarsi tra 0,2 e 0,5%.
Verranno attivate procedure automatiche e veloci per prestiti fino a 25 mila euro destinati a imprese, lavoratori autonomi e professionisti. L’importo del prestito in ogni caso non potrà superare il 25% dell’ultimo bilancio del beneficiario e potrà durare al massimo 6 anni, con inizio del rimborso non prima di 18/24 mesi.
Sospensione dei versamenti
Il Decreto sospende i pagamenti di tasse e contributi dovuti per aprile e maggio, per tutti i contribuenti zche, nei mesi di marzo e aprile, abbiano registrato un calo del fatturato del 33% oppure del 50% (con ricavi oltre 50 milioni). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro giugno in un’unica soluzione o in 5 rate di pari importo.
Sospensione delle ritenute
Il Decreto Liquidità estende ad aprile e maggio la possibilità di non applicare le ritenute d’acconto alle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, e procacciamento d’affari. L’agente tuttavia, nel mese precedente, non deve aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e dovrà poi provvedere a versare le ritenute non operate entro il 31 luglio 2020 (in un’unica soluzione o in 5 rate di pari importo).
Estensione del credito di imposta per sanificazione
Il Decreto Liquidità estende il credito di imposta all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, detergenti mani e disinfettanti ecc.), e all’acquisto e installazione di dispositivi di protezione per i lavoratori o destinati a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (per esempio barriere e pannelli protettivi). Il credito è pari a un massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.
Congelato il bonus prima casa
I termini per non perdere le agevolazioni fiscali prima casa sono congelati fino al 31 dicembre 2020. In seguito, torneranno in vigore sia il termine dei 18 mesi (per lo spostamento della residenza), sia quello dell’anno (se non si riacquista in caso di vendita prima dei cinque anni dal primo acquisto).
Società, bilanci e fallimenti
Il Decreto Liquidità prevede una serie di misure volte a garantire la continuità societaria, soprattutto delle imprese che, prima della crisi, si trovavano in condizioni di equilibrio economico e nella prospettiva della continuità aziendale. Sono disattivate le misure normalmente previste dal Codice Civile in caso di riduzione del capitale per perdite, e l’osservanza del principio di continuità aziendale viene riconosciuta in automatico qualora il bilancio fosse sostenibile alla data del 23 febbraio.
Per incentivare i finanziamenti dei soci, essi non vengono considerati postergati rispetto a quelli degli altri creditori. Per le imprese che invece si trovavano in area pre-fallimentare, viene disposto il rinvio al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa. Le istanze di fallimento sono sospese fino al 30 giugno (con esclusione di quelle richieste dai Pubblici Ministeri), mentre si interverrà per facilitare gli adempimenti previsti per adempiere i concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti già in essere.
Riduzione degli acconti sulle imposte dirette
Gli acconti delle imposte vengono normalmente calcolati sulla base del 100% dell’imposta dovuta a saldo. L’art. 20 del Decreto Liquidità prevede invece che tale base di calcolo possa essere ridotta del 20%, applicando il metodo previsionale, ma senza incorrere in sanzioni nel caso in cui gli acconti l’anno prossimo risultino inferiori al minimo dovuto per legge.
Tale previsione però si applica solo alle imposte dirette, quindi ad Irpef, Ires ed Irap. Sono escluse da questa riduzione le addizionali, la cedolare secca, le imposte sostitutive.
Leggi tutti i nostri approfondimenti su decreti e misure relative all’emergenza Covid-19:
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Aggiornato all’8 aprile 2020