- 1 Novembre 2020
Il Decreto Ristori (DL 137/2020) introduce importanti novità a sostegno dei settori maggiormente colpiti dalle nuove misure di lockdown, e proroga ulteriormente Cassa Integrazione, divieto di licenziamento e smart working semplificato.
La misura principale del Decreto è il contributo a fondo perduto che viene riconosciuto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell’allegato 1 . Condizione per poter richiedere il ristoro è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche, in assenza di questi requisiti di fatturato, a chi ha aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019. Chi ha già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto, non dovrà presentare nuove domande e riceverà il contributo direttamente dall’Agenzia delle Entrate sullo stesso conto corrente che ha comunicato in occasione di tale prima richiesta. In questi casi, il contributo è calcolato come quota del contributo già erogato, sulla base di coefficienti prestabiliti e legati ai codici ATECO. Chi invece non aveva presentato alcuna richiesta, potrà ora presentare una nuova istanza, indicare i parametri stabiliti dalla legge e l’IBAN su cui andrà effettuato l’accredito.
È stata rinnovata l’indennità di 1.000 euro già riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori lavoratori autonomi privi di partita Iva, agli incaricati alle vendite a domicilio, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Le domande vanno presentate all’INPS entro il 30 novembre 2020.
È stato rifinanziato il Fondo di sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione destinata a misure specifiche destinate a quelle realtà che abbiano cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività sportive.
Sono sospese tutte le procedure esecutive di pignoramento immobiliare che abbiano oggetto l’abitazione principale del debitore.
È stato prorogato il bonus vacanze: per i periodi d’imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1.07.2020 al 30.06.2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2020.
È stato prorogato anche il credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, ma solo per le imprese operanti nei settori di cui all’allegato 1 e indipendentemente dal volume dei ricavi del periodo di imposta precedente.
Non è dovuta la seconda rata IMU per immobili e pertinenze in cui si esercitino le attività di cui all’allegato 1, a condizione i relativi proprietari siano anche gestori di tali attività.
Proroga anche per la Cassa Integrazione: i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare una ulteriore domanda per una durata massima di 6 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021. I datori di lavoro dovranno però versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e primo semestre 2019. Se il calo del fatturato è stato inferiore al 20%, il contributo è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate; se non c’è stato calo del fatturato, il contributo sale al 18%; se il calo di fatturato è stato superiore al 20%, il contributo addizionale non è dovuto; se l’azienda opera nei settori di cui all’allegato 1, il contributo non è dovuto in alcun caso.
È stato confermato fino al 31.01.2021 il divieto ad avviare procedure per la dichiarazione di mobilità, licenziamenti collettivi e individuali, e restano sospese anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020. Resta preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, anche la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo; rimangono infine sospese anche le procedure di conciliazione in corso. Tali divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa; infine in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi.
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta automaticamente la possibilità di svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 16 anni, disposta dalla ASL, e nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, solo uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, o del periodo in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione e senza riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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Aggiornato al 1 novembre 2020