Dichiarazione dei redditi 2020: guida alle spese detraibili e alle spese deducibili

  • 2 Maggio 2020
Tempo di lettura: 9 min

Come ogni anno, è ormai tempo di predisporre la dichiarazione dei redditi 2020. Una panoramica sulle principali spese detraibili e deducibili che possono aiutare a diminuire l’importo delle tasse.

In vista della dichiarazione dei redditi 2020, facciamo chiarezza sulle spese che è necessario documentare e dichiarare per godere di detrazioni e deduzioni. Ecco quindi una ricapitolazione delle principali spese deducibili (oneri che si possono dedurre dal reddito) e spese detraibili (oneri che si possono detrarre dalle imposte): spese mediche, per la casa, per l’istruzione, per le attività sportive, e ogni altro onere deducibile o detraibile da riportare nella dichiarazione dei redditi.

Premessa: quali spese posso indicare in dichiarazione?

In generale, si possono riportare in dichiarazione:

  • tutte le spese sostenute nel proprio interesse;
  • tutte le spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico;
  • le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, purché soffrano di patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket presso il SSN. In tal caso si possono riportare solo per la parte di detrazione non prevista nell’imposta da essi dovuta.
  • le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse di altri familiari non autosufficienti.

 

Le spese sostenute nell’interesse dei figli possono essere dichiarate dal solo genitore a cui è intestato il documento che le certifica. Se il documento è intestato direttamente al figlio, la spesa va suddivisa a metà tra i due coniugi (salvo diversa annotazione da indicare nel documento stesso). Infine, gli eredi possono dedurre o detrarre le spese sostenute per il defunto dopo il suo decesso.

Passiamo ora in rassegna le principali tipologie di spese detraibili e spese deducibili.

Spese sanitarie detraibili e deducibili

La detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro. Per chi ha un’assicurazione o è iscritto a un fondo di categoria, ricordiamo che le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte eventualmente non rimborsata. Tra le spese sanitarie figurano per esempio:

  • l’acquisto di farmaci, anche omeopatici, con o senza prescrizione medica;
  • le prestazioni di medici generici e omeopati;
  • le prestazioni chirurgiche e specialistiche;
  • tutte le analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • le spese per ricoveri collegati a operazioni chirurgiche e degenze;
  • l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, come l’apparecchio per aerosol;
  • le spese per trapianto di organi;
  • i ticket pagati per le spese sopraelencate, se erogate tramite il SSN;
  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa (es. fisioterapia, laserterapia ecc);
  • le spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
  • le spese per l’acquisto di cani guida.

 

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette alla medesima disciplina, ma i documenti che le attestano vanno corredati di un’apposita traduzione. Se la lingua straniera è inglese, francese, tedesco o spagnolo, il contribuente stesso può redigere la traduzione; altrimenti, bisogna fornire una traduzione giurata.

Sono inoltre detraibili:

  • le spese sostenute per acquistare strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento per i figli affetti da DSA, anche maggiorenni, che frequentino al massimo le scuole secondarie di secondo grado;
  • le spese per il mantenimento dei cani guida (importo massimo forfetario di euro 1.000);
  • i contributi versati alle società di mutuo soccorso (entro il limite massimo di euro 1.300, e solo per il contribuente che effettua il versamento)

 

Tra le spese sanitarie deducibili ricordiamo invece quelle sostenute per l’assistenza specifica a persone con disabilità. Sono comprese le rette versate per il ricovero in strutture specializzate (per la sola parte destinata alle spese di assistenza infermieristica e riabilitativa). È possibile dedurre tali spese anche se riguardano familiari non a carico: coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori, suoceri, genero e nuora, fratelli, nonni.

Tutte queste spese vanno documentate da fattura o ricevuta intestata al beneficiario. Solo in alcuni casi specifici sono previsti documenti ulteriori (p.e. per l’acquisto di dispositivi informatici è necessaria una certificazione che attesti la disabilità e il collegamento funzionale tra dispositivo e patologia certificata). Per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, invece, basta lo scontrino parlante.

Interessi su mutui prima casa e spese per ristrutturazione edilizia

Sono detraibili gli importi pagati per interessi passivi collegati a un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, propria o di altri familiari. Se il mutuo eccede il costo dell’immobile, gli interessi sono detraibili solo per la parte di mutuo che copre detto costo. Ai fini di questo calcolo, al prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile si possono sommare l’onorario del notaio per la stipula del mutuo, le spese da lui anticipate per conto del cliente, le spese di perizia e le spese di istruttoria. Il limite massimo di spesa è di 4.000 euro.

Le spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto della prima casa sono detraibili nel limite massimo di 1.000 euro, così come sono detraibili le spese sostenute per contratti di leasing stipulati tra il 2016 e il 2020 relativi a immobili da adibire a prima casa e sostenute da contribuenti con reddito massimo di 55.000 euro.

Sono state inoltre confermate per il 2020 le detrazioni relative alle spese di ristrutturazione degli immobili, detraibili al 50% e nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Ricordiamo che le spese di ristrutturazione edilizia detraibili sono quelle relative:

  • alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà;
  • alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni degli edifici (condomini);
  • al restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti;
  • alla ricostruzione o ripristino degli edifici in seguito a eventi calamitosi;
  • alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • alla bonifica dall’amianto;
  • all’eliminazione di barriere architettoniche.

 

Il soggetto beneficiario normalmente è il possessore dell’immobile, ma può essere anche un suo familiare o il detentore dell’immobile (qualora siano loro ad aver effettivamente sostenuto le spese e ciò risulti dai giustificativi di spesa). Per poter beneficiare delle detrazioni occorre conservare le fatture che documentano le spese sostenute, e la ricevuta dei bonifici bancari. Questi devono riportare la corretta descrizione della detrazione di riferimento e il codice fiscale del beneficiario). Ricordiamo che, in caso di vendita dell’immobile, la detrazione viene trasferita a chi lo acquista. Invece, se le spese sono state sostenute da un inquilino, egli le può detrarre anche nel caso in cui cessasse il contratto di locazione.

A tali spese si aggiungono quelle relative:

  • al bonus verde: ovvero le spese per la sistemazione a verde di immobili e parti comuni, detraibili al 36% nel limite massimo di 5.000 euro;
  • all’arredo degli immobili ristrutturati e all’acquisto di grandi elettrodomestici, detraibili al 50% e nel limite di 10.000 euro. La ristrutturazione non deve essere iniziata prima del 1° gennaio 2019, e le spese possono essere documentate da bonifico o dalla ricevuta telematica della carta di credito.
  • Al 50% dell’IVA relativa all’acquisto dell’abitazione principale, se questa è in classe energetica A o B.

 

Più articolata la detraibilità delle spese relative al risparmio energetico, le cui detrazioni vengono sempre ripartite in 10 anni.

Essa spetta nella misura del 65%:

  • con un limite di spesa di 100.000 euro, per la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • con un limite di spesa di 60.000 euro, in caso di interventi su involucri di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari o collettori, e di installazione di schermature solari avvenuta fino al 2017 (se i lavori sono avvenuti in seguito, la detrazione scende al 50%);
  • con un limite di spesa di 30.000 euro, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, e per l’acquisto e la posa di impianti di climatizzazione invernale a biomasse avvenuti fino al 2017 (se i lavori sono avvenuti in seguito, la detrazione scende al 50%);
  • con un limite di spesa di 100.000 euro, per l’installazione di micro co-generatori;
  • per l’installazione di dispositivi multimediali di controllo da remoto.

 

Spetta invece:

  • nella misura del 70% se riguarda l’involucro e le parti comuni degli edifici;
  • nella misura del 75% se riguarda la riqualificazione energetica delle parti comuni;
  • nella misura dell’80% / 85% se riguarda le parti comuni degli edifici ed è volta alla riqualificazione energetica e alla riduzione rispettivamente di una o due classi di rischio sismico;
  • nella misura del 50% se si tratta di installazione e posa in opera di serramenti e infissi.

 

Un’ultima detrazione relativa all’abitazione principale, è quella che spetta agli inquilini: si calcola sulla base del reddito, rapportato ai giorni del contratto di locazione e alla percentuale di spettanza.

Spese per l’istruzione e spese sportive detraibili

Sono detraibili le seguenti spese di istruzione:

  • spese per la frequenza di asili nido (nei limiti di 632 euro a figlio);
  • spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria (entro un limite massimo di 800 euro a figlio);
  • spese per la frequenza di corsi universitari e corsi di perfezionamento e/o specializzazione, tenuti presso università o istituti pubblici o privati (il limite massimo detraibile viene stabilito ogni anno con decreto del MIUR: qui i limiti per le spese universitarie detraibili 2020)

 

Le detrazione per gli studenti universitari fuori sede spetta, nel limite massimo di 2.633 euro, a tutti coloro che frequentano università collocate ad almeno 100 km di distanza dalla propria residenza (e comunque in provincia diversa) e sostengono spese per contratti di affitto registrati. Possono beneficiare della detrazione anche gli studenti di conservatori di musica, di istituti tecnici superiori, e chi frequenta corsi di master, dottorato o specializzazione post-laurea.

I contributi versati per il riscatto della laurea sono invece deducibili, anche se versati per conto di figli ancora fiscalmente a carico.

Le spese detraibili per attività sportive sono quelle per i corsi frequentati da bambini e ragazzi di età compresa tra tra 5 e 18 anni, nel limite massimo di 210 euro ciascuno. Dalla ricevuta di pagamento devono risultare l’attività sportiva praticata e i dati anagrafici di chi la pratica.

Altri oneri detraibili e deducibili

Ricordiamo infine alcune altre spese che possono essere indicate in dichiarazione.

Sono spese detraibili:

  • gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico (locale, regionale e interregionale; l’importo massimo di spesa è 250 euro);
  • le spese funebri (anche se il defunto non è parente; il limite massimo di spesa è 1.550 euro a decesso);
  • le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti, anche non a carico, che abbiano un reddito massimo di 40.000 euro (la spesa massima è di 2.100 euro e va documentata con ricevuta);
  • Le erogazioni liberali ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (il massimo di spesa è 1.500 euro), ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (per spese tra 30 e 30.000 euro totali);
  • I premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (il massimo di spesa è 530 euro), o contro il solo rischio di non autosufficienza (il massimo di spesa è 1.291,14 euro);

 

Sono spese deducibili:

  • Le erogazioni liberali a istituti religiosi e università;
  • I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, anche se corrisposti per familiari a carico;
  • I contributi INPS per colf e badanti (si può dedurre una spesa massima di 1.549,37 euro, e solo la quota che rimane a carico del datore di lavoro);
  • I contributi a forme pensionistiche complementari e individuali (nel limite massimo di 5.164,57 euro, anche se corrisposti per familiari a carico);
  • Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, con l’esclusione della cifra corrisposta per il solo mantenimento (se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue tale quota, si deducono forfetariamente al 50%);
  • Gli investimenti in startup (nel limite del 30% dell’investimento, elevato al 40% per il solo 2019).

 

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