- 5 Giugno 2020
Le misure del DL Rilancio in aiuto alle imprese: sospensione dei versamenti, abbuono del saldo e del primo acconto IRAP, indennizzi a fondo perduto, credito per le spese di sanificazione e ampliamento del credito di imposta per le locazioni.
Tasse e versamenti
Slittano a settembre tutti i versamenti relativi a contributi, ritenute ed IVA che non sono stati effettuati a marzo, aprile e maggio 2020. La sospensione riguardava le imprese che avessero subito cali di fatturato, o operassero in determinati settori, oppure ancora avessero sede nelle zone più colpite dall’emergenza Covid. Tutti tali versamenti potranno essere eseguiti, senza interessi e sanzioni, a partire dal 16 settembre: in unica soluzione o in rate di pari importo, al massimo 4.
Atti di accertamento e cartelle vengono sospesi: essi verranno comunque predisposti dagli uffici, ma la notifica viene rimandata a settembre per le cartelle e a gennaio 2021 per gli accertamenti.
IRAP
È annullato il versamento IRAP relativo al saldo del 2019 e al primo acconto per il 2020. La norma riguarda tutte le imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro e non prevede alcun legame con la riduzione del fatturato; sono escluse però le imprese di assicurazione, le amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari e le società di holding.
Nel calcolo del tetto dei ricavi va compreso esclusivamente quanto realizzato a fronte delle cessioni di beni o prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, con esclusione per esempio di plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive o interessi attivi. Per i professionisti, inoltre, i compensi andranno calcolati secondo il principio di cassa, senza considerare contributi previdenziali addebitati ai clienti.
Rimane invece dovuto il secondo acconto IRAP, in scadenza il prossimo 30 novembre. Esso andrà calcolato nella misura del 50% dell’imposta storica per i soggetti che applicano gli ISA, e del 60% per i soggetti che non li applicano.
Infine, dal punto di vista prettamente contabile, secondo la News legislativa Assonime dello scorso 22 maggio, si dovrà procedere in due distinte modalità:
- Se il progetto di bilancio non è ancora stato redatto dagli amministratori, non si stanzierà il costo relativo al saldo dell’IRAP 2019;
- Se il bilancio è già stato approvato dall’assemblea o è in attesa di approvazione, nell’esercizio 2020 si rileverà una sopravvenienza attiva pari all’IRAP non dovuta.
Indennizzi a fondo perduto
Sono previsti indennizzi a fondo perduto per le imprese con fatturato massimo di 5 milioni. Facendo riferimento alla perdita di fatturato subita ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, l’indennizzo sarà pari:
- Al 10% della perdita, se il fatturato supera il milione di euro;
- Al 15% della perdita, se il fatturato è compreso tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
- Al 20% della perdita, se il fatturato è inferiore a 400 mila euro.
In ogni caso, l’importo dell’indennizzo sarà almeno di 1.000 euro per le persone fisiche, e di almeno 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il calo del fatturato, inoltre, dovrà essere pari ad almeno un terzo del fatturato di aprile 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto la versione definitiva del modello da presentare per poter accedere al beneficio: tre pagine di istanza che vanno inviate online tramite cassetto fiscale o apposita procedura.
I termini di invio delle domande sono:
- dal 15 giugno al 13 agosto 2020 per la generalità dei contribuenti
- dal 25 giugno al 24 agosto 2020 nel caso in cui la domanda sia presentata dall’erede di un contribuente deceduto.
Durante tutto questo periodo sarà possibile sostituire la domanda già presentata con una nuova, purché la precedente non sia già stata mandata in pagamento.
Si riceverà immediatamente la ricevuta di presa in carico della domanda, ed entro sette giorni verrà inviata una seconda ricevuta con l’esito dell’istanza.
Sarà anche possibile rinunciare ad una domanda già presentata: in questo caso il modello potrà essere inviato anche oltre i 60 giorni di cui sopra.
Infine, andrà indicato se l’attività è cessata oppure se si è percepito il bonus da 600 euro: si tratta infatti di due circostanze che escludono dalla possibilità di accedere a questo beneficio.
Credito di imposta sulle locazioni
Il credito di imposta sulle locazioni commerciali viene esteso a imprese, professionisti ed enti non commerciali con ricavi entro 5 milioni di euro e che nel 20202 abbiano subito una riduzione del fatturato almeno del 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Una simile agevolazione era già stata introdotta del DL Cura Italia. Il credito per negozi e botteghe era pari al 60% dei canoni pagati nel mese di marzo per la locazione di immobili in categoria catastale C1, e poteva essere utilizzato in compensazione con codice tributo 6914.
L’art. 28 del DL Rilancio amplia la portate del credito estendendolo ai canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e giugno (aprile, maggio e giugno per le strutture ricettive con attività solo stagionale). I canoni devono però essere pagati effettivamente entro il periodo di imposta 2020: in caso si sia concordata una sospensione dei versamenti col locatore, oppure si sia pagato in ritardo, è necessario comunque provvedere entro il 31 dicembre.
Il credito ammonta al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi, e al 30% dei canoni di affitto di azienda o dei contratti di servizi a prestazioni complesse (cd contratti di service).
Il requisito necessario relativo agli immobili è che essi non siano adibiti ad uso abitativo, e che siano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricolo, o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. L’Agenzia ha infatti chiarito che la categoria catastale non va presa in considerazione.
Il credito può essere utilizzato in compensazione (con codice tributo 6920) o essere ceduto (al locatore o ad altri soggetti terzi).
Se si decide di cedere il credito al proprietario dell’immobile, l’Agenzia considera il canone pagato nel momento in cui avviene la cessione: è però ovviamente necessario che poi l’inquilino versi effettivamente al proprietario la differenza sul canone pattuito.
L’Agenzia dovrà emanare delle disposizioni attuative per l’utilizzo del credito, specie per regolare quest’ultima casistica.
Questa agevolazione non è cumulabile con il credito per negozi e botteghe.
Credito di imposta per sanificazione
Sarà possibile anche beneficiare di un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute per sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, e per l’acquisito di dispositivi di protezione individuale e tutela della salute. L’importo massimo di spesa è di 60.000 euro per ciascun beneficiario e il credito spetta a imprese, professionisti, lavoratori autonomi ed Enti del Terzo settore.
Credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
Si tratta di un ulteriore credito che spetta a chi, nel corso del 2020, sostiene degli investimenti per adeguare i luoghi di lavoro alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Il credito è pari al 60% delle spese sostenute, e può ammontare al massimo ad 80.000 euro.
Esso è destinato solo ai soggetti che esercitano attività aperte al pubblico: esercenti arti e professioni, imprese, associazioni, fondazioni ed enti privati.
Anche le spese agevolabili sono definite dal decreto:
- interventi edilizi di rifacimento spogliatoi e mense;
- interventi edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- acquisto di arredi di sicurezza;
- investimenti in attività innovative quali acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.
Questo credito d’imposta è cumulabile con altri crediti che eventualmente spettino a fronte delle medesime spese, ma nei limiti del costo effettivamente sostenuto.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione (nel 2021), oppure ceduto a terzi (anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021).
Aggiornato al 19 giugno 2020