Ecobonus e Sismabonus: come funziona la detrazione al 110%

  • 26 Maggio 2020
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Ecobonus e sismabonus sono tra le misure fiscali di maggiore impatto contenute nel Decreto Rilancio: quali interventi possono beneficiare della detrazione al 110% e a chi spetta

 

Ecobonus e Sismabonus consistono in una detrazione pari al 110% delle spese effettuate per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I lavori devono essere eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, e la detrazione spetta a persone fisiche (al di fuori dall’esercizio dell’attività professionale o di impresa), condomìni, Istituti Autonomi Case Popolari e cooperative edilizie a proprietà indivisa (per gli alloggi assegnati in godimento ai soci).

La detrazione può essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo, ma si può anche decidere di cedere l’importo del credito corrispondente alla detrazione o chiedere tale importo come sconto in fattura. In quest’ultimo caso, il fornitore potrà recuperare la somma sotto forma di credito di imposta o, a sua volta, cedere il credito.

Rientrano nel calcolo della spesa detraibile anche  tutte le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità.

 

Ecobonus: spese ammissibili e interventi esclusi

La detrazione prevista dall’art. 34 del DL Rilancio riprende e potenzia la detrazione per risparmio energetico contenuta nell’art. 14 del DL 63/2013.

Il beneficio spetta per i lavori eseguiti da:

  • Condomini, su edifici condominiali che possono essere a prevalente destinazione non abitativa
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per lavori eseguiti su singole unità immobiliari

La norma prevede poi che sono esclusi gli interventi eseguiti dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello destinato ad abitazione principale.

 

Si sottolineano in merito due punti, per i quali si è in attesa di chiarimenti:

  • la detrazione per ecobonus a seguito di lavori eseguiti dal condominio sembrerebbe spettare anche alle persone fisiche nell’esercizio di imprese, arti e professioni
  • la norma è ancora meno chiara in relazione agli interventi detraibili eseguiti direttamente dalle persone fisiche. Seguendo il dettato letterale del Decreto, il Consiglio Nazionale del Notariato si è espresso sostenendo che siano detraibili tutti gli interventi su qualsivoglia unità immobiliare detenuta dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, a prescindere dalla destinazione d’uso della medesima. Viceversa, sarebbero esclusi solo gli interventi su edifici unifamiliari ad uso non abitativo. Tale interpretazione, formalmente corretta, sembra però in contrasto con la volontà del legislatore, che era quella di agevolare solo gli interventi sulle unità immobiliari abitative.

 

Le spese ammissibili come Ecobonus sono però soltanto alcune di quelle previste per il risparmio energetico. I principali interventi sono:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 000 euro (da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degliimpianti diclimatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (la  spesa non dev’essere superiore a 000 euro e comprende quella sostenuta per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito; per i lavori condominiali, il limite di spesa va moltiplicato per le unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sugli edifici unifamiliariper la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a 000 euro, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli interventi già previsti dall’art. 14 del DL 63/2013 in tema di riqualificazione energetica, purché eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi sopra elencati.

 

Tutti tali interventi devono soddisfare i requisiti tecnici minimi previsti dal comma 3 dell’art. 119 del Dl Rilancio, e in ogni caso devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta: questo requisito sarà da dimostrare con un attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato.

 

I lavori devono essere eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, e può essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo o ceduta (anche al fornitore, come sconto in fattura). Il fornitore potrà recuperare la somma sotto forma di credito di imposta o, a sua volta, cedere il credito.

 

Rientrano nel calcolo della spesa detraibile anche  tutte le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visti di conformità.

 

Sismabonus

Questa detrazione si applica anche a spese sostenute per specifici interventi antisismici, a condizione, però, che gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.

Inoltre, se si opta per la cessione del credito verso un’impresa di assicurazione, e contestualmente si stipula una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione sul premio assicurativo pagato spetta nella misura del 90%, anziché del 19%.

 

Installazione di impianti fotovoltaici

Per quanto riguarda linstallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (e relativi sistemi di accumulo), la detrazione spetta solo se la spesa viene effettuata insieme a uno degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento sismico indicati in precedenza, e se l’energia non autoconsumata in sito viene ceduta in favore del Gse (Gestore servizi energetici). L’ammontare complessivo delle spese non deve superare 48.000 euro, e comunque 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. Essa inoltre non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europeanazionale o regionale.

 

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

La detrazione spetta anche nel caso di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, ma deve essere eseguita insieme a uno degli interventi di riqualificazione energetica sopra elencati.

 

Aggiornato al 22 giugno 2020