Esterometro: novità e complicazioni in vista

  • 5 Novembre 2021
Tempo di lettura: 3 min

Con le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 cambieranno le modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (il c.d. Esterometro).

Le modifiche introdotte, che nella logica del legislatore avrebbero solo impatti informatici, in realtà rischiano di avere pesanti impatti sull’operatività di imprese e professionisti.

Oggi l’Esterometro consiste in un’unica dichiarazione trimestrale che contiene diversi “record”: ciascun record individua un’operazione (effettuata o ricevuta) nei confronti di soggetti esteri.

Le nuove norme prevedono invece che, per ogni operazione effettuata o ricevuta, venga creato un file xml da inviare allo SDI.

Per quanto riguarda le fatture di vendita, l’articolo 1 D.Lgs. 127/2015 dispone che “la trasmissione telematica […] è effettuata entro i termini di emissione delle fatture”.  Anche il formato del file xml deve essere il medesimo previsto per le fatture elettroniche, indicando la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario.

Tuttavia va sottolineato che, in tal modo, in realtà non è stato introdotto l’obbligo della fattura elettronica anche nei confronti dei soggetti esteri (obbligo che sarebbe illegale).

Il documento che ha natura di fattura rimane sempre quello che è stato inviato al cliente estero (anche se pdf o cartaceo), ma in più va prodotto e trasmesso un ulteriore file xml che ha valore solo a livello dichiarativo.

Questa situazione però comporta che il documento inviato al cliente debba essere conservato a norma (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), e che non è sufficiente la conservazione del solo file xml né è possibile affidarsi alla conservazione dell’xml da parte dell’Agenzia.

Il documento comprovante l’avvenuta effettuazione dell’operazione sarà sempre e comunque o il file pdf conservato a norma, o la copia cartacea di quanto spedito via mail al cliente estero.

Dal punto di vista delle sanzioni, se non viene inviato il file pdf al cliente la sanzione è quella di omessa fatturazione; se non viene inviato il file xml allo SDI, la sanzione è quella prevista in caso di omesso invio di un rigo di Esterometro (2 euro).

Inoltre, sempre perché la fattura è il pdf o la copia cartacea inviata al cliente, l’imposta di bollo non potrà essere assolta che in modo tradizionale: e cioè con l’apposizione della marca sulla copia cartacea del documento, o con una richiesta di autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale.

Allo stesso modo, per gli acquisti non documentati da fattura elettronica, andrà inviato allo SDI un file xml con <TipoDcoumento> TD17, TD18 o TD19.

In questo caso i termini di trasmissione dei dati sono leggermente più ampi. La norma prevede infatti che l’xml venga trasmesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si riceve il documento che comprova l’operazione, oppure, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

Di conseguenza, anche se non si fosse ancora ricevuta la fattura estera, il file xml andrà in ogni caso trasmesso tempestivamente.

Restano escluse da questa normativa le operazioni
– per le quali sia stata emessa una bolletta doganale
– per le quali siano già state emesse o ricevute fatture elettroniche

 

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Aggiornato al 5 novembre 2021