- 4 Febbraio 2020
Tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 riguardanti i limiti alle compensazioni in F24, le scadenze fiscali inerenti alla dichiarazione dei redditi e l’introduzione dello scontrino elettronico.
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una serie di novità in ambito fiscale. Al fine di contrastare l’evasione fiscale, a partire da quest’anno sono previsti nuovi limiti alle compensazioni in F24 e l’emissione dello scontrino fiscale da parte dei commercianti. Inoltre, la manovra prevede alcune modifiche al calendario di presentazione della dichiarazione dei redditi e alle tempistiche per eventuali conguagli.
Limiti alle compensazioni in F24
Innanzitutto, la Legge di Bilancio 2020 vieta l’accollo dei debiti fiscali di un soggetto da parte di un altro soggetto titolare di importanti crediti di imposta: una situazione patologica, finora molto diffusa. In passato, il soggetto che si accollava i debiti poteva saldarli presentando un modello F24 con compensazione dei propri crediti. La norma attuale prevede invece che l’accollante debba pagare i debiti che si accolla. In pratica, se un soggetto presenta l’F24 con la compensazione, l’Agenzia delle Entrate considererà tale F24 come non presentato, inesistente.
Sempre per contrastare indebite compensazioni, si estende a tutte le imposte la norma già vigente in tema IVA. Per la parte di credito superiore ai 5.000 euro maturati nel 2019, per poter compensare il credito occorre presentare la relativa dichiarazione e attendere il decimo giorno successivo. Tale blocco alle compensazioni si applica a imposte sui redditi, IVA, imposte sostitutive e addizionali.
Infine, diventa obbligatorio presentare mediante Entratel o Fisconline tutti gli F24 recanti importi in compensazione. Qualora si provi utilizzare un canale diverso, l’F24 viene scartato e, da marzo, l’Agenzia irroga per ogni F24 una sanzione pari al 5% dell’importo compensato (per compensazioni fino a 5.000 euro) oppure pari 250 euro (per compensazioni oltre i 5.000 euro).
Sparisce invece il visto di conformità IVA per crediti superiori a 50.000 euro qualora il soggetto abbia ottenuto un voto pari o superiore a 8 negli ISA.
Dichiarazione dei redditi: tempistiche e conguagli
La Legge di Bilancio modifica in modo sostanziale anche il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Per prima cosa, entra a regime la scadenza del 30 novembre per presentare il modello Redditi e IRAP. Tale termine era stato utilizzato per la prima volta nel 2019, per effetto di una serie di proroghe dovute alle difficoltà di applicazione degli ISA: ma ora è diventato il termine standard per questo tipo di dichiarazioni. La legge tuttavia non cita le società soggette a procedura concorsuale (concordato, liquidazione coatta, fallimento) o a operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione), che quindi rimangono tenute a presentare le dichiarazioni entro il 30 settembre.
Importanti novità anche sul fronte del modello 730. Con questo tipo di dichiarazione, si può ricevere in busta paga il rimborso IRPEF o subire le trattenute IRPEF dovute a conguaglio: tali importi venivano finora liquidati a partire dal mese di luglio e fino al 31 dicembre. Col 2021, la scadenza per l’invio telematico passa dal 23 luglio al 30 settembre: la conseguenza è che i conguagli potranno essere fatti solo a partire da ottobre, ed in meno tempo. C’è quindi il rischio di veder slittare all’anno successivo il rimborso del proprio credito. Novità positiva è invece l’ampliamento della platea di contribuenti che potranno presentare questo modello: non più solo dipendenti e pensionati, ma anche titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (senza limitazioni), redditi di lavoro autonomo (esclusi artisti, professionisti ed imprese), ed eredi.
Collegato allo slittamento del termine di presentazione del modello 730 è lo spostamento di altri due termini: dal 2021, le Certificazioni Uniche andranno inviate entro il 16 marzo (non più il 7), e la precompilata sarà disponibile dal 30 aprile (non più dal 15). Sempre in tema di imposte, viene confermata la divisione in due rate di pari importo per gli acconti IRES, IRPEF e IRAP (al posto del consueto 40%/60%). Tale previsione riguarda solo i titolari di attività per i quali siano approvati gli ISA.
Scontrino elettronico e IVA pre-compilata
Dal 1° gennaio 2020 è esteso a tutti i commercianti al minuto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Questo significa che i negozianti devono dotarsi di un registratore di cassa che consenta l’emissione dello scontrino elettronico e la sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate, assicurandone inoltre la corretta conservazione e la stampa dello scontrino commerciale. Ovviamente rimane fermo l’obbligo di emettere fattura, su richiesta del cliente.
Fino al 30 giugno è in vigore una deroga in base alla quale è possibile trasmettere, i dati delle operazioni effettuate entro il mese successivo. Da luglio, i dati andranno trasmessi entro 12 giorni. Per consentire ai contribuenti di dotarsi del registratore telematico, è stato prorogato al 2020 il credito d’imposta pari al 50% del costo di acquisto dell’apparecchio (fino a un massimo di 250,00 euro) da utilizzare in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva alla registrazione dell’acquisto
A partire dalle operazioni effettuate dal 1/7/2020, l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti delle bozze di registri e liquidazioni IVA, con l’indicazione dei dati acquisiti mediante le fatture elettroniche e gli esteromentri. Nel 2022 è prevista la prima precompilata IVA. Ricordiamo infine che col 2020 l’esteromentro diventa trimestrale.
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