- 30 Gennaio 2020
Le caratteristiche dei principali aiuti alle imprese stabiliti dalla Legge di Bilancio 2020: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e immateriali, ricerca e sviluppo, formazione del personale, e rivalutazione beni d’impresa.
Le agevolazioni per le imprese previste dalla Legge di Bilancio 2020 sono improntate al meccanismo del credito di imposta. Oltre a reintrodurre l’ACE (Aiuto alla crescita economica), sostituiscono iper e super ammortamento con crediti di imposta riconosciuti a chi investe in determinati beni strumentali e immateriali, in ricerca e sviluppo, e in formazione del personale. Tuttavia, pur trattandosi di incentivi, la loro modalità di erogazione risulta più onerosa per le piccole e le microimprese rispetto a super e iper-ammortamento. Infine, la manovra conferma, con alcune modifiche, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.
Aiuto alla crescita economica (ACE)
A decorrere dal periodo di imposta 2019, la Legge di Bilancio 2020 reintroduce l’aiuto alla crescita economica (ACE). Tale agevolazione prevede il calcolo di una deduzione pari all’eventuale variazione in aumento del patrimonio netto (rispetto a quello esistente al 31.12.2010) moltiplicata per un coefficiente di rendimento molto basso perché attualmente fissato all’1,3%.
Spariscono super e iper-ammortamento e vengono introdotti crediti d’imposta di applicazione più complicata.
Tali crediti spettano alle imprese situate in Italia e che siano in regola con la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e versamento dei contributi. Sono inclusi anche i forfetari che esercitano attività di impresa e le stabili organizzazioni delle imprese estere. Rimangono invece escluse le imprese in liquidazione o soggette a procedura concorsuale.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e immateriali
Il primo incentivo riguarda gli investimenti in beni strumentali e immateriali. Viene infatti riconosciuto un credito di imposta alle imprese che investono in beni strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 (se l’ordine è accettato dal venditore entro il 31/12/20 e siano stati pagati acconti almeno nella misura del 20% del costo d’acquisto). Tra i beni oggetto dell’agevolazione sono esclusi tutti gli autoveicoli (anche se ad uso strumentale), i fabbricati e le costruzioni.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al:
- 40% o al 20% del costo dei beni materiali compresi nel Piano Industria 4.0 (per investimenti rispettivamente fino a 2,5 milioni di euro o oltre i 2,5 milioni, con limite massimo di spesa di 10 milioni);
- 15% del costo dei beni immateriali (con investimento massimo di 700 mila euro);
- 6% per investimenti in beni diversi da quelli indicati nel Piano Industria 4.0 (con investimento massimo di 2 milioni).
Il credito di imposta così determinato è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 nel caso di investimenti in beni immateriali). Per poterne usufruire è necessario trasmettere un’apposita comunicazione al Mise.
Il credito non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale. Se, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui viene realizzato l’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, pur appartenenti alla medesima impresa, il credito d’imposta è ridotto in modo corrispondente.
In tal caso, è necessario riversare direttamente il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione. Questa operazione deve avvenire entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza sanzioni o interessi.
Ai fini dei successivi controlli, è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative: è quindi fondamentale avvisare il proprio fornitore, pena l’impossibilità ad accedere all’agevolazione.
In relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
La perizia o l’attestato di conformità devono certificare che le caratteristiche tecniche dei beni siano idonee al loro inserimento degli elenchi di tali allegati e che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni il cui costo di acquisto è inferiore a 300.00 euro, l’imprenditore o il legale rappresentante possono autocertificare tali requisiti.
Credito d’imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo
Il secondo incentivo consiste nel credito di imposta concesso alle imprese che sostengono attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinato all’invio di un’apposita comunicazione al Mise.
La misura di detto credito è pari al:
- 12% della base di calcolo per le attività di ricerca e sviluppo fondamentale, industriale e sperimentale;
- 6% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- 6% per le attività di design e ideazione estetica;
- 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per raggiungere un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
La base di calcolo da considerare è sempre al netto di contributi e sovvenzioni eventualmente ricevuti. Può consistere in:
- spese per il personale (relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa e nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni). Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare qualora riguardino soggetti di età inferiore a 35 anni con le seguenti caratteristiche: al primo impiego; in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera oppure in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, canoni di locazione (finanziaria e non) e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate al punto 1);
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (se i contratti di ricerca sono stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare);
- quote di ammortamento relative all’acquisto, anche in licenza d’uso, di privative industriali (nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per svolgere attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta);
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese ammissibili per il costo del personale o dei contratti di ricerca);
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo svolti internamente dall’impresa (nei limiti del 30% delle spese per personale o per consulenza).
Affinché sia riconosciuto il credito di imposta, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve rilasciare una certificazione in cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Spetta al responsabile aziendale delle attività ammissibili o al responsabile del singolo progetto o sotto-progetto predisporre tale relazione, che deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Credito d’imposta per la formazione del personale
Un ulteriore credito di imposta spetta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.
Per le piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, e previo invio di una comunicazione al Mise.
Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
I soggetti Ires che non adottano gli IAS nella redazione del bilancio possono rivalutare partecipazioni e beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018. Sono esclusi da questa possibilità gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria e deve essere annotata nel libro inventari ed esplicitamente indicata nella nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva pari al 10%. Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi in generale dal 2022). Tale riconoscimento deve avvenire versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
Nel caso in cui i beni vengano ceduti o assegnati prima dell’inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in generale 1.01.2023), per determinare plusvalenze o minusvalenze si fa riferimento al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate uguali per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, e in 6 rate uguali per gli importi oltre i 3 milioni di euro. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta 2021.