- 4 Febbraio 2020
Rimane la flat tax per i forfetari con ricavi al di sotto di 65.000 euro: oltre al tetto del ricavato, ecco le cause di esclusione dal regime forfetario per professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA stabilite dalla Legge di Bilancio 2020.
La Legge di Bilancio 2020 abolisce definitivamente la flat tax per i redditi tra i 65.000 e i 100.000 euro. Negli ultimi due anni, il termine è stato utilizzato in particolare per identificare l’imposta sul reddito che avrebbe dovuto essere applicata proprio ai redditi di professionisti e lavoratori autonomi con ricavi tra 65.001 e 100.00 euro. Secondo la proposta, chi rimaneva entro questa fascia di ricavi, avrebbe potuto determinare il proprio reddito deducendo i costi e le spese inerenti, e applicare poi al reddito un’imposta fissa pari al 20%. Tale norma non è mai entrata in vigore per mancanza di copertura economica.
Con la conferma dell’abolizione della flat tax, la rimane quindi riservata a professionisti e imprese che conseguono ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. La tassazione fissa per queste categorie rimane nella misura del 5% nei primi anni di attività, per poi raggiungere il 15%. Tali percentuali sono calcolate su un imponibile definito a seconda dell’attività svolta e di una percentuale di redditività assegnata a ciascuna.
Inoltre, la manovra aggiunge, o meglio ripristina, due cause di esclusione dal regime forfetario 2020. Da quest’anno possono usufruirne coloro che, nell’anno precedente:
- hanno sostenuto spese per un ammontare inferiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori;
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori all’importo di 30.000 euro (tale soglia è però irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Per il resto, rimangono ferme le altre cause di esclusione già previste. In particolare, non possono rientrare nel regime forfetario, e dunque non possono godere della flat tax, i professionisti con partita IVA e le imprese che nell’anno precedente:
- si sono avvalsi di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non risultano residenti;
- hanno effettuato cessioni di fabbricato o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi (in via esclusiva o prevalente);
- hanno partecipato contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- hanno avuto il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione impegnate a loro volta in attività riconducibili a quelle svolte individualmente.
Per favorire il ricorso alla fatturazione elettronica (pur non obbligatoria per i forfetari), la nuova manovra riduce di un anno il termine di decadenza dell’accertamento per i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche: da cinque a quattro anni.
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