Legge di Bilancio 2021: cooperative di lavoratori e aggregazione aziendale

  • 14 Gennaio 2021
Tempo di lettura: 3 min

Un aiuto per chi vuole ripartire: importanti agevolazioni per le cooperative di lavoratori e le operazioni di aggregazione aziendale.

La manovra prevede importanti agevolazioni per la costituzione di cooperative di lavoratori. Se i titolari intendono cedere o concedere in affitto un’azienda ai propri lavoratori, e questi a loro volta intendono costituire una cooperativa, gli importi del TFR che i lavoratori richiedono per sottoscrivere il capitale sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi. Inoltre, in questi casi si applicano anche le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni. Le cooperative dovranno poi rispettare la condizione di prevalenza che le qualifica come “a mutualità prevalente“, a decorrere dal 5° anno successivo alla loro costituzione.

Interessanti anche le agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale. Le società interessate devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti, non devono essere parte di uno stesso gruppo societario, o essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, o essere controllate – anche indirettamente – dallo stesso soggetto. Inoltre, le disposizioni non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.

Rispettate queste condizioni, se nel corso del 2021 vengono deliberate dall’assemblea (o da diverso organo competente) operazioni di aggregazione aziendale da realizzare mediante fusione, scissione o conferimento di azienda, il soggetto risultante dalla fusione, l’incorporante, il beneficiario o il conferitario potrà trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione (e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data) e all’ importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione (e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data). Tale trasformazione in credito d’imposta avviene, per il 25% dell’importo, alla data di efficacia giuridica dell’operazione, e, per il restante 75%, dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. L’ammontare complessivo del credito non può superare, in caso di fusione o scissione, il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti (senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore) oppure, in caso di conferimento, il 2% della somma delle attività.

Per i soggetti coinvolti, le perdite di relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta non saranno più computabili in diminuzione dei redditi imponibili a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, né saranno più sono deducibili o trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

Il credito d’imposta risultante può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione mediante F24, oppure essere ceduto o ancora essere chiesto a rimborso. Infine, va sottolineato che, se il credito di imposta deriva dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate, è necessario versare una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento va effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni, e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

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Aggiornato al 14 gennaio 2021