Legge di Bilancio 2021: gli aiuti alle imprese

  • 14 Gennaio 2021
Tempo di lettura: 6 min

Aiuti alle imprese: potenziata la garanzia Sace, prorogati i prestiti del Fondo di garanzia, confermati i crediti per investimenti e R&S, introdotte misure di sostegno alla formazione manageriale.

Nell’ambito del sostegno alle imprese, segnaliamo che è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la garanzia Sace a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, ed altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per l’erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia. Tali finanziamenti devono essere erogati nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato all’impresa, e purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento originario e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

È stata prorogata fino a 15 anni la durata di tutti i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi dalle banche nel corso del 2020 a imprese, lavoratori autonomi, professionisti, associazioni professionali, società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione, e broker. Chi avesse già ottenuto il prestito con durata inferiore, può richiedere una proroga fino al nuovo termine di 15 anni.

È stato confermato anche il credito d’imposta per l’acquisti di beni strumentali nuovi. Tale agevolazione spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il periodo di sostenimento delle spese decorre dal 16.11.2020 e arriva al 31.12.2022; se però entro il 31.12.2022 l’ordine risulta accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sono ammesse anche le spese sostenute fino al 30.06.2023. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono agevolabili gli investimenti in tutti i beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione sostanzialmente dei mezzi di trasporto a motore, dei fabbricati e delle costruzioni, e dei beni gratuitamente devolvibili.

Se gli investimenti sono effettuati nel 2021, la misura del credito di imposta è pari al 10% del costo dei beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel piano «Industria 4.0» (con un limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro) e dei beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nel piano «Industria 4.0» (con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro). Il credito sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Se invece gli investimenti avvengono nel 2022, il credito è pari al 6%.

Per le imprese che nel 2021 investono in beni materiali indicati nel piano «Industria 4.0», entro un limite massimo di investimento di 20 milioni di euro, il credito spetta in misura diversa a seconda dell’entità della spesa sostenuta: 50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 30% del costo per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro, 10% del costo per investimenti oltre 10 milioni di euro. Se l’investimento viene effettuato nel 2022, a parità della quota di investimento sostenuta, le percentuali passano rispettivamente al 40%, al 20% e al 10% del costo.

Per gli investimenti in beni immateriali indicati nel piano «Industria 4.0», entro un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito di imposta è pari al 20% dei costi.

Il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichi tale ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative. Solo in relazione agli investimenti in beni strumenti contenuti nel piano «Industria 4.0», le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, e sono interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i soli beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Sono prorogati fino al 2022 diversi crediti di imposta per le attività di R&S, innovazione tecnologica e formazione. Per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro. Un ulteriore credito è riconosciuto a fronte delle spese sostenute per l’innovazione tecnologica, nella misura pari al 10% della relativa base di calcolo ed entro il limite massimo di 2 milioni di euro. Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 12 milioni di euro.

Un’importante misura a sostegno della formazione manageriale viene concessa, sotto forma di credito di imposta, a imprese e privati che effettuano donazioni sotto forma di borse di studio e iniziative formative finalizzate allo sviluppo di competenze manageriali. Tali iniziative devono essere promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private. Le spese possono essere sostenute nel 2021 e nel 2022 ed il credito di imposta sarà pari al 100%  della spesa sostenuta per le piccole e micro imprese, al 90% della spesa per le medie imprese, e all’80% per le grandi imprese. L’importo massimo di spesa riconosciuto è di 100.000 euro.

 

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Aggiornato al 14 gennaio 2021