- 14 Gennaio 2021
La Finanziaria prevede alcune semplificazioni fiscali e un aiuto concreto agli iscritti alla Gestione separata INPS
A partire dal 2022 viene abolito l’esterometro. Per questo motivo, tutti i dati relativi alle operazioni effettuate con l’estero andranno trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. La trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La trasmissione telematica dei dati relativi fatture ricevute da soggetti andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Per ogni omessa o errata trasmissione dei dati, si applicherà una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura – con un limite massimo mensile di 400 euro. Se, entro 15 giorni dalle scadenze previste, gli errori o le omissioni vengono corretti, le sanzioni sono ridotte della metà.
È stato prorogato al 2021 il divieto di fattura elettronica per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
È stato istituito il un Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti da lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS, e da professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria. Gli interessati devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e, contemporaneamente, aver subìto un calo del fatturato (o dei corrispettivi) nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019. Se tali condizioni sono rispettate, i contribuenti interessati sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali secondo criteri e modalità da definire.
È stato prorogato fino al 31.3.2021 il divieto di licenziamento per motivi economici. Fino a tale non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo; le procedure avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese; i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione in corso. Il divieto tuttavia non opera in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale (sempre che non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa), fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa, accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo (stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), cambio appalto (se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto).
La novità principale è sicuramente la cosiddetta ISCRO, ovvero l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. Tale indennità è introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, ed è riconosciuta per 6 mensilità ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni. Per accedere all’indennità è richiesto che il reddito di lavoro autonomo riferito all’anno precedente la presentazione della domanda, sia inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta. Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente. L’indennità potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate; non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
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Aggiornato al 14 gennaio 2021