- 26 Ottobre 2020
l Decreto Legge 129 del 2020 contiene due importanti modifica in tema di riscossione, in quanto prevede un’ulteriore sospensione dei termini di pagamento ma anche la proroga al 2022 dei termini di notifica delle cartelle
L’art. 48 del DL 129/2020, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 ottobre, contiene due importanti modifiche in tema di riscossione.
Anzitutto prevede, in maniera estremamente favorevole agli agenti della riscossione, che sono prorogati automaticamente al 31 dicembre 2022 tutti i termini, che scadono nel 2020, in materia di prescrizione e di decadenza per la notifica di cartelle di pagamento.
Inoltre, fa slittare al 31 dicembre la sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e istanze di rateazione. Tale sospensione opera per i versamenti che avevano scadenza a partire dall’8 marzo 2020, ed era inizialmente prevista fino al 15 ottobre: ora invece è stata prorogata fino al 31 dicembre.
Entro il mese successivo, e quindi entro il 31 gennaio 2021, vanno effettuati tutti i versamenti che sono stati sospesi in questi mesi: o in unica soluzione, oppure – se permangono i requisiti di legge – chiedendo una rateazione.
Parallelamente, tutte le rateazioni già in essere alla data dell’8 marzo 2020, oppure riferite a domande presentate entro il 31 dicembre 2020, decadono se non si pagano non 5 (come normalmente previsto) ma 10 rate (anche non consecutive).
Sono sospesi sino a fine anno anche le attività cautelari come i fermi e le ipoteche, o i pignoramenti di salari e stipendi.
Nessuna sospensione invece è prevista per le rate da saldo e stralcio degli omessi versamenti e da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020: esse andranno comunque versate entro il 10 dicembre 2020 in unica soluzione.
Ricordiamo infine che questa sospensione riguarda solo i versamenti: i termini per i ricorsi rimangono di 60 giorni dalla notifica degli atti.
Leggi qui le FAQ dell’Agenzia della Riscossione
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Aggiornato al 26 ottobre 2020