Amministratore di condominio

L’amministratore di condominio è una figura obbligatoria per legge negli immobili con più di 8 condòmini. Si tratta dell’organo esecutivo del condominio: si occupa quindi di gestire i suoi beni comuni dal punto di vista amministrativo e di mettere in pratica le delibere delle assemblee condominiali. Il Codice Civile, nella sua parte dedicata al condominio negli edifici, ne specifica mansioni e doveri. Ai requisiti necessari per ricoprire questo ruolo, sono da aggiungere competenze in ambito tecnico, legale, contabile e relazionale. L’assemblea dei condòmini sceglie e nomina il proprio amministratore condominiale, ne rinnova o ne revoca l’incarico.

Fra le altre cose, un amministratore di condominio deve:

  • Convocare l’assemblea annuale, tenere i verbali ed eseguire le delibere;
  • Gestire la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’immobile (es. pulizia, giardinaggio, piccole riparazioni ecc…);
  • Gestire l’esecuzione di lavori straordinari approvati e deliberati dall’assemblea (es. rifacimenti importanti, ristrutturazioni edilizie ecc…);
  • Gestire eventuali interventi urgenti al condominio (es. guasti o danni improvvisi);
  • Occuparsi degli adempimenti fiscali relativi al condominio entro le scadenze;
  • Definire e comunicare le quote annuali di spesa attribuite ai condòmini in relazione ai millesimi di proprietà;
  • Tenere tutta la contabilità del condominio;
  • Gestire la cassa del condominio, verificando le entrate e assicurando i pagamenti ai fornitori;
  • Redigere il rendiconto annuale e presentarlo, insieme con lo stato patrimoniale e una breve nota illustrativa, all’approvazione dell’assemblea;
  • Far rispettare il regolamento di condominio, mediare e risolvere eventuali problemi fra condòmini, recuperare somme dovute e non versate;
  • Conservare tutta la documentazione relativa al condominio e riconsegnarla in caso di revoca dell’incarico.
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