
Amministratore di condominio
L’amministratore di condominio è una figura obbligatoria per legge negli immobili con più di 8 condòmini. Si tratta dell’organo esecutivo del condominio: si occupa quindi di gestire i suoi beni comuni dal punto di vista amministrativo e di mettere in pratica le delibere delle assemblee condominiali. Il Codice Civile, nella sua parte dedicata al condominio negli edifici, ne specifica mansioni e doveri. Ai requisiti necessari per ricoprire questo ruolo, sono da aggiungere competenze in ambito tecnico, legale, contabile e relazionale. L’assemblea dei condòmini sceglie e nomina il proprio amministratore condominiale, ne rinnova o ne revoca l’incarico.
Fra le altre cose, un amministratore di condominio deve:
- Convocare l’assemblea annuale, tenere i verbali ed eseguire le delibere;
- Gestire la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’immobile (es. pulizia, giardinaggio, piccole riparazioni ecc…);
- Gestire l’esecuzione di lavori straordinari approvati e deliberati dall’assemblea (es. rifacimenti importanti, ristrutturazioni edilizie ecc…);
- Gestire eventuali interventi urgenti al condominio (es. guasti o danni improvvisi);
- Occuparsi degli adempimenti fiscali relativi al condominio entro le scadenze;
- Definire e comunicare le quote annuali di spesa attribuite ai condòmini in relazione ai millesimi di proprietà;
- Tenere tutta la contabilità del condominio;
- Gestire la cassa del condominio, verificando le entrate e assicurando i pagamenti ai fornitori;
- Redigere il rendiconto annuale e presentarlo, insieme con lo stato patrimoniale e una breve nota illustrativa, all’approvazione dell’assemblea;
- Far rispettare il regolamento di condominio, mediare e risolvere eventuali problemi fra condòmini, recuperare somme dovute e non versate;
- Conservare tutta la documentazione relativa al condominio e riconsegnarla in caso di revoca dell’incarico.