Partita IVA regime forfetario

A partire dal 2016, il regime forfetario è il nuovo regime agevolato in vigore che sta man mano sostituendo il vecchio regime dei minimi. I ricavi di chi rientra in questo regime sono esenti da IVA e non soggetti alla ritenuta d’acconto IRPEF. Inoltre, chi vi rientra non gode di alcuna deduzione poiché il reddito imponibile viene calcolato, appunto, in modo forfetario. A seconda del tipo di attività esercitata, ai ricavi viene applicata una diversa percentuale di redditività che va dal 40% al 78%. Sul reddito così determinato, si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 5% nei primi anni di attività, poi del 15%. Anche i contribuenti che aderiscono al regime forfetario sono tenuti a versare i contributi alla propria cassa previdenziale o all’INPS, con possibilità di chiedere una riduzione del 35% se appartenenti alla gestione artigiani e commercianti.

Chi applica il regime forfetario è tenuto a conservare le fatture emesse e ricevute, ma non è obbligato ad emettere fatture elettroniche. Se si opta per emettere solo fatture elettroniche, si ottiene la riduzione di un anno dei termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 2020, il regime è applicabile se sono soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti (con riferimento all’anno precedente):

  • Non aver conseguito ricavi superiori a 65.000 euro (ragguagliati ad anno)
  • Non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro per personale dipendente, collaboratori, associati in partecipazione
  • Non aver conseguito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato)
  • Non aver utilizzato regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo
  • Risiedere in Italia
  • Non effettuare, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • Non partecipare a società di persone, associazioni o imprese familiari
  • Non avere il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitino attività anche indirettamente riconducibili a quelle svolte
  • Non esercitare la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono o erano in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Sono esclusi da questa interdizione i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

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